Art. 20.

      1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i

 

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predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale e presso il Ministero della giustizia e il Ministero della salute.
      2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dall'albo deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia e al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello di cui al comma 1, al procuratore generale della stessa corte d'appello e al Consiglio nazionale.